Da Wikipedia - Il Consorzio di miglioramento fondiario è una persona giuridica privata (art. 12 del codice civile) istituito in forza dell'art. 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 di approvazione del testo unico delle norme sulla bonifica integrale. L'articolo 1 dispone: «Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario. Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in Comprensori in cui cadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo. Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.» Il citato art. 71 dispone che ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili alcuni articoli che riguardano i consorzi di bonifica. Fra questi l'art. 55 dispone che "I consorzi si costituiscono con decreto reale, promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro." Fanno quindi obbligatoriamente parte del consorzio di miglioramento fondiario tutti i proprietari dei beni immobili compresi nel perimetro di competenza del consorzio. All'art. 71 non è citato l'art. 59 che dispone "I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti. Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21." Quindi i consorzi di bonifica sonoenti pubblici, i consorzi di miglioramento fondiario sono enti di diritto privato. Quanto alla capacità di imporre tributi ed emettere ruoli di riscossione, supplisce l'art. 3 della legge 12 febbraio 1942, n. 183 che reca disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale, ove è stabilito che "I consorzi di miglioramento fondiario hanno facoltà d'imporre contributi per l'esecuzione e l'esercizio delle opere, per i lavori di manutenzione delle stesse e in genere per la gestione consorziale. I crediti per contributi sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere ed il privilegio è graduato dopo quello relativo ai crediti dello Stato per i tributi diretti.
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